Gioco d'azzardo: il Piemonte ha la sua legge regionale contro la ludopatia
Il testo, approvato ieri in Consiglio regionale, punta sulla prevenzione e promuove una serie di interventi che hanno come scopo quello di limitare l'utilizzo di apparecchi per il gioco
Da oggi anche il Piemonte ha una legge contro la ludopatia e per prevenire i danni, spesso devastanti, che il gioco d'azzardo compulsivo provoca sulle fasce di popolazione poco difese, come giovani e anziani.
Il testo, approvato ieri dal Consiglio regionale, era stato presentato nell'estate 2014 dagli assessori regionali alla Sanità e all’Istruzione e Formazione come uno dei primi atti della Giunta e quindi arricchito dal lavoro nelle Commissioni Sanità e Istruzione/Formazione. Punta sulla prevenzione, ma anche sul sostegno alle amministrazioni comunali in quella che a volte si trasforma in una battaglia per impedire il proliferare di sale giochi nelle vicinanze di luoghi particolarmente sensibili, come ad esempio le scuole e le parrocchie.
Tra le novità più rilevanti, la previsione di un piano triennale integrato che il Consiglio regionale dovrà approvare, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e che dovrà promuovere interventi per aumentare la consapevolezza sulla dipendenza correlata al gioco per i giocatori e le loro famiglie, favorire un approccio consapevole, critico e misurato al gioco, informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e del terzo settore, far conoscere ai genitori i programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line, prevedere interventi di formazione e di aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse, pianificare campagne annuali d'informazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.
Inoltre, per tutelare determinate categorie di persone, maggiormente vulnerabili, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 300 metri per i Comuni fino a 5mila abitanti e non inferiore a 500 metri per i Comuni oltre i 5mila abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.
Toccherà poi ai Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite slot machine per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.
E' infine vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici e la Regione promuoverà accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale per l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco.