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Giovedì, 28 Marzo 2024
Famiglia

Adottare un figlio: come e dove presentare la domanda

Come si fa ad adottare un minore? Ecco la procedura per adottare un bambino secondo la legge italiana

Adottare un bambino non è mai stata una procedura particolarmente semplice.

Chi vuole adottare un bambino deve percorrere un lungo iter burocratico e sottoporsi alle indagini degli assistenti sociali e del tribunale, senza la garanzia che la richiesta di adozione avrà buon esito.

In questa guida cercheremo di fornire tutte le indicazioni generali che servono per procedere all’adozione di un minore.

Adottare un bambino: i requisiti previsti dalla legge

La disciplina di adozione in Italia è regolata dalla legge n. 184 del 1983 parzialmente modificata dalla legge n. 149 del 2001 che indica precisamente tempi, requisiti e procedure per adottare un bambino, sia Italia che all’estero.

Chi vuole adottare un bambino deve rispettare precisi requisiti soggetti alla valutazione degli assistenti sociali e del tribunale competente; in particolare la coppia deve dimostrare di avere l’idoneità ad educare, ad istruire e mantenere il minori in adozione. Ma non finisce qui, ci sono anche dei requisiti oggettivi:

  • stabilità della coppia: i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (nel corso dei quali non deve essere intercorsa la separazione, nemmeno di fatto). Nel computo dei tre anni vale anche l’eventuale periodo di convivenza precedente al matrimonio;
  • età degli adottanti: l’età di chi adotta deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età del bambino che si vuole adottare.

Queste limitazioni potrebbero sembrare eccessive, ma sono volte a tutelare l’interesse del bambino che ha diritto a ricevere cure, istruzione e un’educazione che favorisca la sua crescita morale e spirituale.

Tuttavia esiste un’eccezione al requisito dell’età: infatti se la mancata adozione arreca un danno grave al minore (rimesso alla valutazione discrezionale del giudice) questa può essere consentita anche se uno dei coniugi supera il limite massimo di età previsto dalla legge (ma comunque non in misura superiore a 10 anni).

Altro requisito è la dichiarazione dello stato di abbandono del minore senza la quale è impossibile dare inizio all’iter di adozione. Questa dichiarazione spetta al Tribunale dei minori competente per territorio che verifica la situazione e dichiara il minore in stato di abbandono dove manca l’assistenza morale e materiale dei genitori e degli altri parenti.

Il procedimento di adozione

L’iter di adozione prevede diverse tappe: innanzitutto la coppia deve presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione al tribunale dei minori competente per il territorio di residenza.

La domanda deve contenere:

  • certificato di nascita dei coniugi;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione;
  • la busta paga;
  • certificati medici che attestano il buon stato di salute degli adottanti.

La domanda ha una validità di 3 anni ed è rinnovabile.

La seconda fase del procedimento è la verifica dei requisiti richiesti dalla legge: il tribunale dispone la verifica dei presupposti e affida ai servizi sociali il compito di conoscere e valutare i potenziali genitori del minore.

Il periodo di accertamento dura 120 giorni, prorogabili una sola volta, passati i quali gli operatori dei servizi sociali redigono una relazione conclusiva che deve essere rimessa alla valutazione del tribunale.

A questo punto il tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e, se necessario, dispone nuove approfondimenti. Se il tribunale concede l’idoneità adottiva predispone l’affidamento preadottivo, ma sempre se il minore è consenziente.

Normalmente l’affidamento preadottivo dura un anno (prorogabile una sola volta) e serve agli assistenti sociali per verificare che la coppia è realmente idonea e che il minore si sta integrando nella nuova famiglia. Se la convivenza viene valutata positivamente ci sarà l’adozione vera e propria con l’emissione del decreto di adozione che ha due effetti:

  • il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante (con i diritti e i doveri che ne derivano) e ne assume il cognome;
  • cessano i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d’origine.

Questo iter subisce una variazione nel caso di adozione internazionale: la dichiarazione di idoneità adottiva emessa dal giudice va trasmessa alla Commissione per le adozioni internazionali (istiituita presso il Consiglio dei Ministri) e all’ente autorizzato prescelto che si occuperà di tutto l’iter dell’adozione seguendo gli adottanti passo dopo passo.

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