Frequentazione dei figli. Conseguenze dello sbilanciamento dei tempi
Il cuore pulsante del ddl 735 è rappresentato dal principio di bigenitorialità, la cui effettività il ddl intende garantire e tutelare: il figlio (ogni figlio) ha il diritto di instaurare e soprattutto di mantenere una relazione triadica (e cioè sia con la madre sia con il padre), indipendentemente dalla sussistenza di una relazione o dal tipo di relazione che si instaura fra i genitori (v. art. 11, comma 1, ddl). In attuazione dell’art. 30 della Costituzione italiana, che attribuisce ad entrambi i genitori il diritto-dovere di istruire, educare e mantenere i figli, in conformità alle indicazioni del Consiglio d’Europa (Risoluzione n. 2079/2015), in ottemperanza al monito proveniente dalla Corte EDU, che ha in più occasioni condannato l’Italia per violazione del diritto alla bigenitorialità e alla genitorialità, garantiti dall’art. 8 della CEDU, e preso atto della mancata o erronea applicazione della l. n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, il ddl detta regole relative ai tempi di frequentazione tra il figlio e ciascuno dei genitori in caso di crisi della coppia genitoriale. L’attuale disparità tra le figure genitoriali dopo tale crisi ha, infatti, sinora relegato l’Italia agli ultimi posti fra i Paesi occidentali in tema di bigenitorialità. Un affidamento paritetico riguarda il 2-3% dei minori e per accordo fra le parti, mentre chi eccezionalmente lo ottiene in giudizio sale spesso agli onori delle cronache6. Un affidamento materialmente condiviso (in un range 35-65%) riguarda circa il 3-4% dei casi, mentre un affidamento materialmente esclusivo (al di fuori di questo range) è la sorte che spetta, di prassi, agli altri minori italiani, con una media teorica di 6 pernottamenti al mese per il genitore non collocatario della prole versus i 24 al mese, di spettanza del genitore collocatario. Il tasso di affidamento esclusivo della prole al padre è il più basso al mondo (<0,7%), oltre dieci volte meno di quello alla madre (8,9% secondo l’ISTAT), a dimostrazione di una giurisprudenza gender oriented, che infatti non ha remore a teorizzare un criterio presuntivo basato sulla «mother preference» o a parlare di un diritto del minore «di avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario». L’alienazione genitoriale - l'ultimo pilastro su cui regge l’impalcatura del ddl 735 è rappresentato dalla lotta all’alienazione genitoriale. Al di là della terminologia utilizzabile e della questione dell’inquadramento di tale inquietante fenomeno, il contrasto di esso è corollario dell’esigenza di tutelare in via prioritaria l’interesse del minore, che non deve essere escluso dalla relazione affettiva con una delle figure genitoriali solo perché l’altra o altri abbiano posto in essere una condotta volta ad allontanare il minore dalla vita di un genitore. Stralcio dal documento redatto dal prof. Pierluigi Mazzamuto, dall’avv. Carlo Piazza, dall’avv. Marcello Adriano Mazzola e dal dott. Vittorio Vezzetti, con il coordinamento e la supervisione del prof. Arturo Maniaci, visitabile integralmente al link seguente. https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/15/affido-condiviso-ragioni-a-sostegno-della-riforma-pillon Con i nostri esperti, avvocato Carlo Piazza familiarista e Alice Del Pero psicologa giuridica, valuteremo i vantaggi derivanti dalla frequentazione equilibrata dei figli. Per informazioni e privacy, visitate il nostro sito: https://www.papaemammeseparationlus.org,sul nostro social facebook: https://www.facebook.com/papaemammeseparatinovara ,oppure, contattateci ai seguenti riferimenti: e-mail: sos@papaemammeseparationlus.org – SOS: 338.3728423 – WhatsApp: 3348138812