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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Coronavirus, le nuove regole per incontrare i congiunti (anche fuori regione)

Con le ultime faq il Governo chiarisce la questione di incontri tra coppie e fidanzati

Le nuove faq del 20 gennaio hanno fatto chiarezza su alcuni punti.

Tra questi anche la questione dei ricongiungimenti familiari per partner che vivono in regioni diverse. Infatti più che sui confini regionali il focus si sposta sul luogo fisico, le mura tra cui avviene il ricongiungimento. 

Se avviene presso la residenza, il domicilio o l’abitazione di uno dei due componenti della coppia, ci si può ritrovare: per le coppie che vivono in città diverse funziona così. Le Faq dell'esecutivo, aggiornate il 20 gennaio, delineano con precisione le modalità per le visite e gli incontri con familiari e amici. In caso di controllo durante gli spostamenti, si dovrà specificare il dettaglio, in modo che eventualmente le forze dell'ordine possano procedere a fare tutte le verifiche del caso.  Se una persona lavora in una Regione, è residente in un’altra e allo stesso tempo il partner lavora in una terza Regione italiana, ci si può ritrovare nella città di residenza del primo? La risposta a tale quesito è sì, ma a patto che abbia la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o che in quel Comune ci sia l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia composta da congiunti fuori regione.

Le faq sui ricongiungimenti

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?
Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il dPCm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. 
Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

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