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Verso il nuovo decreto sulle riaperture: dal ritorno della zona gialla alle "certificazioni verdi"

Il nuovo provvedimento, con le nuove regole valide fino al 31 luglio, sarà approvato dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore

Dal 26 aprile tornano le zone gialle e arrivano le "certificazioni verdi" per gli spostamenti tra le regioni che si trovano in zona arancione o rossa. E' quanto prevede, tra le altre cose, la bozza del decreto legge che sarà approvato nelle prossime ore dal Governo, e che disegna un percorso che sarà valido fino al 31 luglio.

Riaprono bar e ristoranti anche a cena

Come già anticipato nella conferenza stampa di venerdì scorso, dal 26 aprile "nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena". Dal primo giugno, "nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18".

Sì a eventi e spettacoli, all'aperto e al chiuso

Dal 26 aprile ripartono inoltre "gli spettacoli aperti al publico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza inter- personale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale". La capienza consentita "non può superare il 50% di quella massima, e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiorea 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi".

Dal 1° giugno, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni sportive "di livello agonistico  riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzatidalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso". 

Piscine, palestre e sport di squadra

Dal 15 maggio in zona gialla saranno consentite le attività delle piscine all'aperto, mentre per le palestre si dovrà attendere il 1° giugno. Inoltre, dal 26 aprile in zona gialla "nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito".

Le altre riaperture

Dal 1° luglio, sempre in zona gialla, sono invece consentite le fiere, i convegni e i congressi. Sempre dal 1° luglio, in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

Le nuove regole per la scuola

Per quanto riguarda la scuola, "è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado per il 50% della popolazione studentesca. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, affinché nella zona rossa sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca e nelle zone gialla e arancione ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza".

Anche gli studenti universitari tornano in presenza: "dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolaripredisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza".

Resta il coprifuoco ma ci sono novità per le visite a parenti e amici

Almeno per ora, sembra che il coprifuoco rimanga in vigore dalle 22 alle 5. Cambia però la deroga per fare visita agli amici. Dal 1° maggio al 15 giugno, "nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone, oltre ai minorenni". Gli spostamenti verso le abitazioni private di amici o parenti in zona rossa, invece, non sono ancora consentiti.

Gli spostamenti tra le regioni in zona gialla e le "certificazioni verdi" per muoversi tra i territori in area rossa e arancione

Dal 26 aprile poi riaprono anche le regioni, e tornano ad essere liberi gli spostamenti, almeno tra i territori che si trovano in zona gialla e bianca: "dal 26 aprile cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla". Gli spostamenti tra le regioni in area rossa e arancione sono invece consentiti "ai soggetti muniti delle certificazioni verdi". Si tratta di "certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars CoV-2".

La certificazione rilasciata dopo il vaccino "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato". Anche la certificazione rilasciata dopo la guarigione "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta". Infine, la certificazione che attesta l'esito negativo al tampone, rapido o molecolare, "ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta".

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