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Ordinanza anti smog a Novara: le limitazioni ai riscaldamenti

Limitazione delle ore giornaliere e dell'utilizzo di caldaie a pellets. Tutte le informazioni

Dal 5 novembre l'ordinanza anti smog del Comune di Novara apporterà limitazioni alla circaolazione delle auto, ma non solo. Coinvolti anche riscaldamenti, stufe a pellets e la combustione all'aperto.

Blocchi del traffico: tutte le infomazioni

Stufe a pellets

Obbligo di utilizzare, a partire dal 5 novembre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonchè l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Termosifoni non più di 13 ore al giorno

Riduzione di un’ora del periodo giornaliero di attivazione degli impianti di riscaldamento, limitandolo a 13 ore giornaliere a tutto il periodo di accensione degli impianti , in considerazione del contributo al peggioramento della qualità dell’aria in ambito urbano determinato dalla combustione da riscaldamento. Dal provvedimento rimangono esclusi gli impianti a condensazione o integrati con solare termico o geotermia. 

Porte di locali e negozi chiuse

Durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale chiusura di tutte le aperture dei locali verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata ed all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico/scarico merci e simili). E'considerata misura equivalente alla chiusura delle porte d’accesso l’installazione di dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti, purché di provata efficacia e dimensionati a regola d’arte.

Divieto di combustione

Divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6- bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo.

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