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Come e dove richiedere la separazione e il divorzio a Novara

Tutte le indicazioni per la separazione consensuale e divorzio congiunto davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 del D.L. 132/2014 ha introdotto il nuovo istituto dell'accordo di separazione personale consensuale o di divorzio congiunto, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile.
I coniugi possono concludere l'accordo avvalendosi dell'assistenza facoltativa di un avvocato per ciascuna delle due parti.

In sede di accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile è esclusa la possibilità di valutazioni e disposizioni di natura economica o finanziaria o di trasferimento patrimoniale (l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

La procedura avanti l'Ufficiale dello Stato Civile può essere applicata nei casi  in cui i coniugi non siano genitori:

  • di figli minori;
  • di figli maggiorenni incapaci;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/'92;
  • di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.


L'Ufficiale di Stato civile è tenuto ad acquisire da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli, anche di una sola parte, ricadenti nelle predette condizioni.

L'iter procedurale prevede che l'Ufficiale dello Stato civile riceva da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55 i tempi per giungere al divorzio sono così ridotti:

  • 6 mesi nel caso di separazione consensuale
  • 1 anno nel caso di separazione giudiziale

Dove e quando

La richiesta per attivare tale procedura deve essere presentata:

  • presso il Comune di residenza di uno dei coniugi interessati

oppure

  • presso il Comune in cui l'atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Cosa occorre

Al momento della richiesta di appuntamento per la stesura e la sigla dell'accordo, i coniugi devono esibire i documenti di riconoscimento validi e devono compilare una autodichiarazione in cui indicano i dati relativi alla celebrazione del loro matrimonio (data e luogo) e dichiarano di non essere in nessuna delle condizioni ostative (situazioni legate a presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti di ciascuna delle parti).

Possono accedere alla procedura in oggetto gli stranieri residenti, ovunque si siano sposati. Se sposati all'estero devono esibire l'atto di matrimonio tradotto e legalizzato.

Come si fa

Entrambi i coniugi devono presentarsi:

  • per rendere la dichiarazione (esibendo un documento d'identità in corso di validità)
  • per sottoscrivere l'accordo (nel giorno stabilito con appuntamento)
  • per sottoscrivere il verbale di conferma (nel giorno stabilito, comunque non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo)

Modalità di erogazione del servizio

L'Ufficiale di Stato Civile acquisisce la documentazione necessaria e, effettuate le opportune verifiche, convoca gli interessati per la sottoscrizione dell'atto (verbale dell'Accordo). In quella sede gli interessati si presentano insieme e firmano una dichiarazione congiunta.

Al fine di concedere alla coppia un po' di tempo per riflettere, la procedura prevede che gli interessati siano invitati a comparire nuovamente innanzi all'Ufficiale di Stato civile in una data non inferiore a trenta giorni da quella della sottoscrizione dell'Accordo, per la conferma dell'Accordo medesimo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma.  
Il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi, resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

In caso di conferma, l'accordo, concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'Ufficiale di Stato Ciile provvederà immediatamente alla redazione dell'atto dichiarativo contenente l'accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello Stato Civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

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Quanto costa

Al momento della sottoscrizione dell'accordo è necessario versare un diritto fisso di € 16

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