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Difensore civico a Novara e provincia: tutte le informazioni utili

Il Difensore civico territoriale è un'autorità amministrativa a cui si possono rivolgere gratuitamente e senza formalità tutti i cittadini, le imprese, le società e le associazioni per tutelare diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi

Il Difensore civico territoriale è un’autorità amministrativa, eletta dal Consiglio provinciale, a cui si possono rivolgere gratuitamente e senza formalità tutti i cittadini, le imprese, le società e le associazioni, prima di ricorrere ad un Giudice, per tutelare diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, nei casi di cattiva amministrazione della Provincia, dei Comuni convenzionati, degli enti dipendenti, di società partecipate e concessionari di pubblici servizi.

Il Difensore Civico ascolta il cittadino ed esamina l’istanza per accertarne l’ammissibilità. Se l’istanza è ricevibile, avvia un’istruttoria chiedendo, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione. Consulta e ottiene copia, senza limite del segreto d’Ufficio, di tutti gli atti e i documenti rilevanti. Può accedere agli uffici e convocare i responsabili. Tenta soluzioni amichevoli, invia solleciti, fornisce indicazioni circa i diritti e i doveri.

Nel caso in cui il suo intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore civico ne dà comunicazione all'interessato e lo informa delle azioni che  possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Cosa può fare?

Si adopera per rimuovere i malfunzionamenti, le inefficienze, i ritardi e gli eventuali abusi dell'amministrazione, o degli enti da essa dipendenti e delegati.
Suggerisce agli enti e agli uffici pubblici eventuali soluzioni ai problemi riscontrati dai cittadini. Decide i ricorsi avverso il diniego del diritto d’accesso ai
documenti amministrativi, e consiglia le iniziative da intraprendere e a chi rivolgersi se la questione non è di sua competenza.

Cosa non può fare?

Il Difensore civico non può annullare i provvedimenti amministrativi né adottarne in sostituzione di organi o uffici. Non può, inoltre, esprimersi in merito alle scelte politiche dell’amministrazione e degli altri enti rientranti nella sua competenza.
Non può effettuare sopralluoghi o perizie tecniche, non può rappresentare il cittadino in giudizio e non può fornire consulenze legali. Non può quindi sospendere i termini per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.
Infine, non può regolare le controversie tra privati.

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