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Politica

Elezioni comunali 2023: come si vota in provincia di Novara e nel Vco

Sono chiamati alle urne i cittadini di 3 comuni novaresi e 6 comuni nel Verbano Cusio Ossola

Domenica 14 e lunedì 15 maggio saranno chiamati alle urne 6 milioni di italiani.

Tra questi anche gli abitanti di 3 comuni novaresi e di 6 comuni del Vco. Nel novarese si andrà al voto a BocaLandiona e Miasino. Elezioni rimandate invece ad Ameno a causa della mancanza di candidati. Si andrà alle urne anche a BelgirateBognancoCalasca-CastiglioneCesaraOmegna e Villadossola. Elezioni rimandate al 2024 invece a Gignese.

Tutti i comuni novaresi al voto: i candidati e le liste

Tutti i comuni del Vco al voto: i candidati e le liste

Quando si vota

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio. Subito dopo le 15 di lunedì inizierà lo scrutinio. Non ci saranno turni di ballottaggio, dato che tutti i comuni al voto tra novarese e Vco hanno meno di 15mila abitanti. 

Come sempre, per votare occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale in corso di validità (con almeno uno spazio vuoto per il timbro) e un documento di riconoscimento con fotografia (carta d'identità, patente, passaporto, tesserino professionale). 

Chi vota 

Per le consultazioni amministrative votano gli iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro domenica 14 maggio 2023 compresa. Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste si è iscritti. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere i seggi ciascun Comune predisporrà un servizio di votazione a domicilio.

Come si vota

Esclusivamente con la matita copiativa consegnata al seggio a ciascun elettore può:

  • tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato;
  • tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
  • esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato. In tal caso, il voto è valido per il candidato sindaco espressamente indicato e per la lista espressamente indicata. Il voto non si estende al candidato sindaco collegato alla lista votata;
  • tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;
  • può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco.

Voto di preferenza

Ogni elettore può esprimere non più di due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale:

  • ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
  • le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
  • il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
  • qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
  • in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita.

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