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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Coronavirus, cambiano (di nuovo) le regole su Green pass e scuola: cosa prevede l'ultimo decreto del Governo

Il nuovo provvedimento stabilisce che il Green pass rilasciato dopo la terza dose non avrà scadenza e accorcia la Dad a 5 giorni, ma solo per i bambini non vaccinati. Sono inoltre eliminate le restrizioni previste in zona rossa per chi ha il Super Green pass

Cambiano ancora le regole su Green pass e scuola. Il Consiglio dei ministri, riunito mercoledì 2 febbraio per la seconda volta in una settimana, ha infatti approvato l'ennesimo decreto legge che introduce nuove norme che puntano a semplificare la gestione di Dad e quarantene a scuola e quella relativa allo strumento del Green pass, non senza creare però ulteriore confusione. Negli ultimi mesi, infatti, le regole su scuola, isolamento e quarantena e Green pass sono cambiate diverse volte, così come quelle relative alla campagna vaccinale e alla terza dose.

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Tornando all'ultimo decreto legge del Governo, che entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sintetizzando al massimo il testo prevede che il Green pass rilasciato dopo la terza dose (ma anche dopo due dosi e la malattia) non avrà scadenza e accorcia la Dad a 5 giorni (che scatta da 5 casi in su per materne ed elementari), ma solo per i bambini non vaccinati. Sono inoltre eliminate le restrizioni previste in zona rossa per chi ha il Super Green pass, mentre i turisti stranieri potranno accedere ad alberghi e ristoranti anche senza essere vaccinati (basterà quindi il Green pass base).

Cosa cambia con il nuovo decreto punto per punto

Scuola 

Nelle scuole per l’infanzia: fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

Nella scuola primaria: fino a 4 casi di positività si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado: con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti; con 2 o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Green pass

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose del vaccino hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Ristoranti e alberghi: per i turisti stranieri basta il Green pass base

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Niente restrizioni in zona rossa, ma solo per i vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green pass rafforzato. 

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